Bisogna perimetrare urgentemente il Parco nazionale della
Costa teatina e modificare in Parlamento l'art.35 del Decreto Passera: solo
così salveremo l'Abruzzo dal progetto petrolifero proposto dalla Medoilgas. La
sentenza del TAR Lazio del 16 aprile è un tassello straordinario nella lotta
contro la deriva petrolifera, ma ora bisogna chiudere la partita.
La storia del progetto Ombrina mare corre in parallelo con
quella dell'Istituzione del Parco nazionale della Costa teatina. Il primo
prende avvio nell'agosto 2002, con la richiesta di istanza di ricerca di
idrocarburi nel tratto di mare antistante San Vito Chietino, mentre l'iter di
Istituzione del Parco inizia un anno prima, il 23 marzo 2001, con
l'approvazione della Legge 93/2001. Appare paradossale che solo 12 anni dopo
sia il TAR del Lazio a far esplodere fragorosamente la contraddizione tra una
politica di tutela e valorizzazione del territorio come quella prevista con il
Parco e il progetto Ombrina mare 2 che svilirebbe un tratto di mare di una
bellezza straordinaria con una piattaforma e una raffineria galleggiante.
In realtà i semplici cittadini sono stati i primi a
muoversi, molto prima delle istituzioni, avviando la lotta nel 2008 presentando
decine di osservazioni contrarie alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale avviata dal Ministero. Il movimento che si batte contro le
trivellazioni da subito ha iniziato non solo a denunciare i gravissimi rischi
per l'ambiente e la salute derivanti dal progetto Ombrina mare e in generale dalla
deriva petrolifera ma anche a sostenere un'idea concreta per un'economia pulita
e sostenibile nella nostra regione.
Maria Rita D'Orsogna, che è stata
tra i primi ad impegnarsi contro il progetto, commenta così la sentenza del TAR
Lazio: "Questo risultato dimostra ancora una volta l'importanza
dell'impegno collettivo: l'Abruzzo non ha eguali in Italia nel contrastare i
progetti riguardanti gli idrocarburi, Ombrina è il decimo progetto (vedi elenco in calce) che l'industria
del fossile avrebbe voluto installare, ma che i cittadini, le associazioni, i
comitati, le amministrazioni, i professori universitari riescono efficacemente a contrastare,
coinvolgendo anche una fetta importante delle imprese che operano nella regione
nel campo agro-alimentare e turistico. Occorre rendersi conto di quanto potere
abbiamo come collettività e usare questo potere per le mille altre emergenze di
questa regione: la perimetrazione del Parco della costa teatina, la bonifica
dei fiumi malati e il risanamento del territorio della Val Pescara avvelenato
dal disastro del polo chimico di Bussi".
Le Associazioni e le
organizzazioni impegnate in questa lotta lanciano un appello affinché la
politica ponga la parola fine non solo sul progetto della Medoilgas ma in
generale sulla deriva petrolifera che potrebbe avverarsi in Abruzzo a seguito
dell'approvazione della Strategia Energetica Nazionale. Nella SEN, infatti, si
prevede di trasformare la nostra regione in distretto minerario con il
coinvolgimento anche dell’Adriatico Centrale. È fondamentale che il Ministero
approvi senza ulteriori indugi la perimetrazione del Parco che si attende da 13
anni. Il Parlamento ed i Governo devono modificare subito il famigerato art. 35
del Decreto "Passera" che ha riattivato l'iter amministrativo
del progetto Ombrina (e di altri pericolosi progetti nei mari italiani).
All'impegno dei cittadini non possono corrispondere proclami o atti
parlamentari privi di reale effetto. Servono leggi chiare che tutelino il
nostro Abruzzo, il cui futuro non può essere nero-petrolio e a rischio di
terremoti (si veda il recente rapporto ICHESE sulle relazioni tra estrazioni
petrolifere e terremoti, che ha costretto la Regione Emilia Romagna a bloccare
ogni nuova trivellazione in tutta la regione) a causa della schizofrenia di un
sistema politico in cui a parole sono tutti bravi ad evocare la sostenibilità
ambientale ma in pratica troppo spesso si favoriscono i profitti delle lobby
petrolifere.
Mare
505B.R.EL Petroceltic; Elsa Petroceltic Cygam Energy Italia;
Ombrina Medoil Gas.
Terra
Colle Santo Bomba Forest Oil; Santa Liberata 1DIR Medoil Gas; Cipressi Adriatica Idrocarburi
ENI; San Venere Adriatica Idrocarburi ENI;
Agnone Medoil Gas; San Buono Medoil Gas; Centro Oli Miglianico
Adriatica Idrocarburi ENI.
LA STORIA SINTETICA DEL PROGETTO
OMBRINA MARE 2
Agosto 2002 la Società Gas della Concordia, inoltra richiesta di istanza
di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata
d.491B.R.-GC, al Ministero dello Sviluppo Economico in un'area dove
precedentemente la ERG aveva trivellato il pozzo Ombrina mare 1 che risulta
mineralizzato (decidendo di non sfruttarlo).
5 maggio 2005, la Società Gas della Concordia ottiene il permesso di
ricerca denominato B.R269.GC, con durata di anni 6 e una superficie a mare di
271,25 Kmq estesa lungo il tratto compreso tra Ortona e Torino di Sangro.
26 aprile 2005, la Società Gas della Concordia cede l’intero ramo d’azienda
alla sua controllata Società Intergas Più S.r.l. che, in data 28 luglio 2005,
diventa titolare del permesso di ricerca.
3 novembre 2006, la Società Intergas Più, presenta al Ministero
dell’Ambiente istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la
realizzazione del pozzo esplorativo Ombrina Mare 2, 6 dicembre 2007, parere
favorevole alla realizzazione del pozzo Ombrina mare 2.
11 marzo 2008, la Società Intergas Più chiede al Ministero dello Sviluppo
Economico l’intestazione delle quote di titolarità dei permessi di ricerca e
delle concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società
Medoilgas.
16 aprile 2008, il Ministero accorda il passaggio della titolarità alla Società
Medoilgas.
23 giugno 2008, la Società Mediterranean Oil & Gas Plc comunica il
completamento del pozzo Ombrina Mare 2, risultato mineralizzato ad olio e a
gas, che la Società Italiana Mineraria (SIM) certifica in 20.000.000 di barili
di olio di riserve accertate (1P e 2P) e in 140-250.000.000 standard metri cubi
di gas.
17 dicembre 2008, la Società Medoilgas presenta al Ministero della Sviluppo
Economico istanza di concessione denominata d30B.C.-MD ricadente all’interno
del permesso di ricerca B.R269.GC..
3 dicembre 2009, Società Medoilgas inoltra al Ministero dell’Ambiente istanza
di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di Sviluppo del
giacimento Ombrina Mare nell’ambito dell’istanza di conferimento della
Concessione di coltivazione convenzionalmente denominata d30B.C.-MD.
7 ottobre 2010, con parere 541, la Commissione nazionale Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale (CTVA) esprime giudizio negativo di
compatibilità ambientale in quanto, la concessione di coltivazione risulta
ricadente all’interno delle aree di interdizione individuate dal Decreto
Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 (Decreto Prestigiacomo).
8 novembre 2010, il Ministero dell’Ambiente comunica alla Società Medoilgas,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza.
22 novembre 2010, la Società Medoilgas invia al Ministero dell’Ambiente le
proprie osservazioni circa il parere negativo espresso dalla Commissione
nazionale Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.
23 febbraio 2011, la Società Medoilgas inoltra al Ministero dello Sviluppo
Economico istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca,
successivamente accordata in data 7 novembre 2011, con efficacia dal 5 maggio
2011 al 5 maggio 2012.
29 aprile 2011, la Società Medoilgas presenta al Ministero dello Sviluppo
Economico istanza di riduzione del permesso di ricerca, in modo da renderlo
coincidente con l’area dell’istanza di concessione di coltivazione d30B.C.-MD,
che viene concessa in data 7 novembre 2011.
23 febbraio 2011, la Società Medoilgas avanza al Ministero dello Sviluppo
Economico istanza di proroga triennale del permesso di ricerca che viene
concessa in data 27 aprile 2012.
11 luglio 2012, il Ministero dell’Ambiente, in virtù dell’entrata in vigore
del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo) che modifica i
termini del Decreto Prestigiacomo, scrive alla Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale (CTVA), non avendo la scrivente, nelle more degli
adempimenti di cui all’art. 10bis della
Legge 241/90, ancora conclusa la procedura di VIA con decreto di compatibilità
ambientale negativo, alla luce della normativa di recente introduzione,
chiedendo di proseguire nell’attività istruttoria, a suo tempo intrapresa, al
fine di giungere ad una compiuta analisi nel merito del progetto, e invita la
Regione Abruzzo a voler far pervenire il proprio parere di competenza.
22 novembre 2012, il Ministero dell’Ambiente comunica alla Provincia di
Chieti, ai Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia e Vasto, e per
conoscenza alla Regione Abruzzo, alla Società Medoilgas e alla Commissione
nazionale Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, il riavvio del
procedimento relativo al progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.
25 gennaio 2013, con parere 1154, la Commissione nazionale Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale (CTVA) esprime giudizio positivo di
compatibilità ambientale al progetto di Sviluppo del giacimento Ombrina Mare.
4 marzo 2013, la Regione Abruzzo scrive al Ministero dell’Ambiente
evidenziando, oltre al mancato ricevimento delle comunicazioni innanzi
richiamate, perplessità sulla legittimità formale e procedurale del
provvedimento inerente la compatibilità ambientale del progetto di Sviluppo del
giacimento Ombrina Mare.
3 aprile 2013, la Commissione nazionale Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale (CTVA) esprime nuovamente giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul sito del Ministero dell’Ambiente
13 aprile 2013, sfilano a Pescara 40.000 persone contro il progetto Ombrina
mare, con oltre cento associazioni, 3 diocesi, decine di enti locali e numerose
organizzazioni di categoria.
8 luglio 2013, il Ministro Orlando invita la Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali del MATTM a disporre un supplemento di istruttoria ai
fini della sottoposizione alla procedura A.I.A.. La Società Medoilgas propone
ricorso avverso il provvedimento.
16 aprile 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rigetta il
ricorso della Società Medoilgas.