È stata depositata dal TAR Abruzzo di L'Aquila la sentenza di merito sul ricorso presentato dal WWF Italia assieme agli Animalisti Italiani e alla Lega Anti Caccia.
Si ricorderà che il TAR ad ottobre scorso aveva accolto la richiesta di sospensiva del calendario venatorio della Regione Abruzzo. Ora, con la sentenza di merito, il TAR non solo ha accolto le principali critiche sollevate dalle associazioni, ma ha anche ritenuto fondata l'eccezione di costituzionalità della Legge Regionale 10/2004 sull'attività venatoria in Abruzzo nella parte che disciplina un aspetto fondamentale, il cosiddetto Comparto Unico sulla Migratoria.
Il WWF Abruzzo esprime grande soddisfazione sulla decisione del TAR.
Intanto il Collegio ha soddisfatto l’esplicita richiesta delle associazioni di discutere nel merito il ricorso pur essendo caduto il Calendario Venatorio 2011-2012. Infatti ha ritenuto che sia interesse non solo dei ricorrenti ma anche della stessa Regione Abruzzo, conoscere le motivazioni di merito sulle eccezioni sollevate anche per adeguare i futuri calendari venatori.
Moltissime erano le criticità evidenziate dalle associazioni. Tra i punti salienti:
1) SPECIE IN DECLINO: si era consentita l'apertura alla caccia per specie in declino e l'ampliamento del periodo di caccia per queste e altre specie (come frullino, moretta, marzaiola, mestolone, codone,canapiglia, fischione, beccaccino) discostandosi dai periodi e dalle modalità gestionali indicati dall’ISPRA. Per il primo punto il WWF aveva sostenuto che la Regione Abruzzo
permetteva la caccia per diverse specie in declino, soprattutto acquatiche, nonostante non avesse prodotto censimenti recenti e nonostante i dati raccolti dalla Stazione Ornitologica Abruzzese indicassero una presenza minima in Abruzzo delle specie in questione (meno di 5.000 unità, per alcune pochi individui). In una tale situazione non solo la Regione Abruzzo ha comunque aperto la caccia a queste specie, ma ha anche previsto carnieri inusitati rispetto alla reale consistenza numerica delle specie in Abruzzo Il TAR ha accolto pienamente questa critica ed ora la Regione Abruzzo dovrà adeguarsi anche per il futuro chiudendo la caccia a queste specie in declino e presenti con numeri che non consentono alcun prelievo.
2) ORSO BRUNO: il comitato V.I.A. prima aveva vietato l'inizio dell'attività venatoria nell'area A del PATOM di massima presenza dell’Orso bruno, ma dopo poche settimane aveva cambiato idea con un secondo giudizio in cui si consentiva l'attività venatoria ponendo alcune prescrizioni per la sola caccia al Cinghiale. Su questo punto il TAR censura la Regione Abruzzo e il Comitato V.I.A. sulla tutela del animale simbolo della Regione, l’Orso bruno marsicano. Dopo la richiesta pervenuta dall'Ente Parco nazionale d’Abruzzo che chiedeva di evitare il disturbo all’Orso in un periodo delicatissimo come quello che precede il letargo in cui l'orso è iperfagico, il Comitato V.I.A. aveva varato un primo parere vietando fino al primo novembre tutta l'attività venatoria nelle aree di maggiore presenza della specie. Dopo poche settimane lo stesso Comitato fece un clamoroso dietrofront nonostante le precise e circostanziate diffide inviate dal WWF. Ebbene il TAR ha bacchettato pesantemente l'Assessorato all’Agricoltura e il Comitato V.I.A. scrivendo “Le carenze della valutazione effettuata e la mancanza di motivazione sui punti specifici suddetti conduce quindi all’accoglimento delle censure esaminate relative alla Valutazione di incidenza”.
3) RELAZIONE TECNICA INIDONEA: l’Assessorato all’Agricoltura aveva allegato al Calendario Venatorio una relazione tecnica. Tale relazione, secondo le associazioni, non era conforme ai requisiti tecnici che deve avere lo Studio di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale al fine di valutare l'impatto della caccia (per disturbo ecc.) sulle specie particolarmente protette a livello comunitario (non solo l'Orso, ma anche il Lupo, il Camoscio, il Falco grillaio ecc.). Il Comitato V.I.A. aveva inopinatamente accettato di valutare tale studio. Ancora più grave appare quindi la censura del TAR sull’operato del Comitato V.I.A. e dei funzionari dell'assessorato all’Agricoltura su questo punto, quando conferma che l'intera relazione tecnica allegata al Calendario non permetteva di valutare gli effetti della caccia sulle specie protette a livello comunitario.
4) COSTITUZIONALITÀ DEL COMPARTO UNICO SULLA MIGRATORIA: il comparto unico sulla migratoria, introdotto dalla legge regionale 10/2004, definendo l’Abruzzo come unico comparto, nega il legame cacciatori-territorio richiesto dalla legge nazionale sulla caccia rendendo possibile ai cacciatori non solo di andare a caccia anche fuori dall'ATC in cui è iscritto, ma anche di cacciare per più giorni la settimana. Il TAR ha emesso un’ordinanza con la quale chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla costituzionalità della norma regionale.
5) USO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO: la Regione ha consentito l'uso delle munizioni al piombo (pallini e cartucce di piombo) per i quali l’ISPRA aveva evidenziato l'esistenza di gravi problemi sanitari derivanti dalla contaminazione da questo metallo pesante, non solo per le rare specie necrofaghe come Nibbio reale e Grifone ma anche per l’uomo stesso. Invece di vietarlo la Regione ne aveva semplicemente sconsigliato” l’uso. Anche su questo aspetto il TAR ha dato ragione al WWF sostenendo che la Regione Abruzzo non ha correttamente valutato la necessità di vietare l’uso delle munizioni al piombo nonostante la loro pericolosità.
6) ALTRI ASPETTI: il TAR ha anche accolto la parte del ricorso sulla definizione degli orari di caccia. Altri aspetti marginali non sono stati accolti (come l'indicazione chiara delle mappe delle aree incendiate e alcuni giorni in più sulla caccia alla Beccaccia), ma è tale il numero di punti su cui è stata data ragione alle associazioni che viene minato alla base l’intero apparato del calendario.
Dichiara Michele Pezone, avvocato che ha curato il ricorso al TAR per le associazioni: “Assai rilevante l’accoglimento da parte del TAR della questione di legittimità costituzionale del comparto unico sulla migratoria prevista dalla normativa regionale: è un successo enorme che apre la strada, finalmente, ad una sentenza chiarificatrice della Corte Costituzionale. Nonostante la regione Abruzzo continui a varare i calendari all’ultimo secondo invece di approvarli entro il 15 giugno come prevede la legge, complicando e rallentando la nostra azione, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Inoltre lo scorso anno sono arrivati addirittura a cambiare il calendario venatorio “in corsa” e alla fine, dopo la prima sospensiva del TAR, abbiamo anche dovuto presentare diffide formali e un “ricorso per ottemperanza” perché l’assessorato tardava nell’applicazione puntuale della sospensiva del TAR”.
La sentenza in un punto dichiara che era necessario entrare nel merito anche perché è bene chiarire vicende che potrebbero avere rilevanza anche sotto altri aspetti, come quello del danno al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna selvatica. Ora si potrà lavorare anche in tal senso affinché chi deve prendere decisioni sulla biodiversità che è patrimonio di tutti lo faccia per il bene comune e non per avvantaggiare l’interesse di parte dei cacciatori.
Il WWF ritiene che il prossimo calendario venatorio debba adeguarsi alla sentenza del TAR Abruzzo e vigilerà attentamente perché questo accada.