Il WWF ha inviato una nota al Comitato VIA regionale che, nella prossima seduta del 22 gennaio, affronterà due temi particolarmente importanti: l'implementazione della discarica per rifiuti non pericolosi in località Sante Lucia nel Comune di Atri ed il piano di lottizzazione in zona F4 del PRG del Comune di Roseto degli Abruzzi.
Su questi progetti, il WWF è intervenuto più volte ed in varie sedi. In vista della riunione del 22 gennaio p.v., l'Associazione ha ribadito quanto segue.
Discarica per rifiuti non pericolosi in località S. Lucia.
Il sito in questione, posto al di sopra della discarica esistente, non è idoneo alla realizzazione del progetto in esame in considerazione delle caratteristiche dei terreni. In quelle aree, infatti, ed in quelle limitrofe, il PAI ha individuato zone interessate da fenomeni erosivi e di instabilità potenziale dovuta alla natura del suolo e del sottosuolo, alla permeabilità dei terreni ed alle condizioni stratigrafiche. La Carta di Pericolosità regionale individua nell’area una zona P3 (pericolosità molto elevata) e una fascia di terreno interessata da Pericolosità da scarpata.
Occorre precisare che i terreni sottostanti, sui quali i 90.000 mc di rifiuti andrebbero a poggiare, sono stati già soggetti a fenomeni franosi nel 1980, come accertato nella Sentenza del Pretore di Atri del 19.6.1987 n. 134, quando vi erano abbancati solamente i rifiuti della discarica comunale.
A tal proposito nella nota dell'l’ARTA del 1.6.2007, protocollo n. 4998, si legge: “... dei 72.000 mc residui sarebbe possibile abbancare solo ulteriori 26.000 mc di rifiuti in quanto le condizioni di stabilità dei versanti non consentono un abbancamento dei rifiuti più consistente”.
Non solo, il geologo incaricato dal Comune di Atri di redigere il piano di caratterizzazione del sito inquinato della discarica in ampliamento, nei rapporti del dicembre 2007, ha riscontrato l’inquinamento delle acque sotterranee presenti al di sotto dei terreni in questione con il superamento delle soglie dettate dall’Allegato V, parte IV, Tab. 2 del DLgs n. 152/06 nelle concentrazioni del Ferro, Manganese, Piombo e Solfati. Al riguardo il Comune di Atri ha dato seguito alla procedura di cui agli artt. 242 e 304 del DLgs n. 152/06 agli competenti (Regione Abruzzo e Provincia di Teramo), segnalando il grave stato di inquinamento riscontrato.
P.d.L. convenzionata in zona F4 di PRG – Riesame.
Si tratta del Piano di lottizzazione in località Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi che consentirebbe alla Bluserena SpA di realizzare un mega villaggio turistico su un’area di 85.000 metri quadrati per un totale di 400 camere e 1.200 posti letto.
L’intervento ricade all’interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio che è stata istituita con la Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005.
Il perimetro della Riserva è stato definitivamente approvato con la Legge Regionale n. 34 del 1/10/2007.
Sull’importanza naturalistica dell’area, che renderebbe assolutamente non compatibile la realizzazione di un megavillaggio turistico, la scrivente Associazione, al pari di altre associazione di protezione ambientale e dell’Università degli Studi de L’Aquila, si è già espresso pertanto ci si limita a richiamare quanto sostenuto in fase di precedenti osservazioni, sulle quali il Comitato dovrà esprimersi.
Ci si limita solo a ricordare che la stessa Regione Abruzzo ha evidentemente ritenuto l’area naturalisticamente rilevante visto che ha provveduto a realizzarvi una riserva naturale di carattere regionale, affrontando in più occasioni in sede tecnica e politica questa vicenda.
Ma anche da punto di vista urbanistico, l’opera è irrealizzabile.
L’art. 69, comma 19, lettera r) della richiamata Legge Regionale n. 6/2005 e successive modifiche vieta espressamente la realizzazione di strutture ricettive se non previste dal Piano di Assetto Naturalistico.
Detto Piano è attualmente in fase di predisposizione.
Si ricorda, inoltre, che con ordinanza n. 3881 del 17 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha stabilito che la Regione Abruzzo (attraverso il suo Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale, debba garantire la conclusione del procedimento di VIA.
E lo dovrà fare, ha ordinato il Giudice Amministrativo, nel rispetto della sopravvenuta normativa ambientale (che nel caso di specie è appunto la richiamata normativa regionale che ha istituito la Riserva regionale sull’area).
Discarica per rifiuti non pericolosi in località S. Lucia.
Il sito in questione, posto al di sopra della discarica esistente, non è idoneo alla realizzazione del progetto in esame in considerazione delle caratteristiche dei terreni. In quelle aree, infatti, ed in quelle limitrofe, il PAI ha individuato zone interessate da fenomeni erosivi e di instabilità potenziale dovuta alla natura del suolo e del sottosuolo, alla permeabilità dei terreni ed alle condizioni stratigrafiche. La Carta di Pericolosità regionale individua nell’area una zona P3 (pericolosità molto elevata) e una fascia di terreno interessata da Pericolosità da scarpata.
Occorre precisare che i terreni sottostanti, sui quali i 90.000 mc di rifiuti andrebbero a poggiare, sono stati già soggetti a fenomeni franosi nel 1980, come accertato nella Sentenza del Pretore di Atri del 19.6.1987 n. 134, quando vi erano abbancati solamente i rifiuti della discarica comunale.
A tal proposito nella nota dell'l’ARTA del 1.6.2007, protocollo n. 4998, si legge: “... dei 72.000 mc residui sarebbe possibile abbancare solo ulteriori 26.000 mc di rifiuti in quanto le condizioni di stabilità dei versanti non consentono un abbancamento dei rifiuti più consistente”.
Non solo, il geologo incaricato dal Comune di Atri di redigere il piano di caratterizzazione del sito inquinato della discarica in ampliamento, nei rapporti del dicembre 2007, ha riscontrato l’inquinamento delle acque sotterranee presenti al di sotto dei terreni in questione con il superamento delle soglie dettate dall’Allegato V, parte IV, Tab. 2 del DLgs n. 152/06 nelle concentrazioni del Ferro, Manganese, Piombo e Solfati. Al riguardo il Comune di Atri ha dato seguito alla procedura di cui agli artt. 242 e 304 del DLgs n. 152/06 agli competenti (Regione Abruzzo e Provincia di Teramo), segnalando il grave stato di inquinamento riscontrato.
P.d.L. convenzionata in zona F4 di PRG – Riesame.
Si tratta del Piano di lottizzazione in località Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi che consentirebbe alla Bluserena SpA di realizzare un mega villaggio turistico su un’area di 85.000 metri quadrati per un totale di 400 camere e 1.200 posti letto.
L’intervento ricade all’interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio che è stata istituita con la Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005.
Il perimetro della Riserva è stato definitivamente approvato con la Legge Regionale n. 34 del 1/10/2007.
Sull’importanza naturalistica dell’area, che renderebbe assolutamente non compatibile la realizzazione di un megavillaggio turistico, la scrivente Associazione, al pari di altre associazione di protezione ambientale e dell’Università degli Studi de L’Aquila, si è già espresso pertanto ci si limita a richiamare quanto sostenuto in fase di precedenti osservazioni, sulle quali il Comitato dovrà esprimersi.
Ci si limita solo a ricordare che la stessa Regione Abruzzo ha evidentemente ritenuto l’area naturalisticamente rilevante visto che ha provveduto a realizzarvi una riserva naturale di carattere regionale, affrontando in più occasioni in sede tecnica e politica questa vicenda.
Ma anche da punto di vista urbanistico, l’opera è irrealizzabile.
L’art. 69, comma 19, lettera r) della richiamata Legge Regionale n. 6/2005 e successive modifiche vieta espressamente la realizzazione di strutture ricettive se non previste dal Piano di Assetto Naturalistico.
Detto Piano è attualmente in fase di predisposizione.
Si ricorda, inoltre, che con ordinanza n. 3881 del 17 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha stabilito che la Regione Abruzzo (attraverso il suo Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale, debba garantire la conclusione del procedimento di VIA.
E lo dovrà fare, ha ordinato il Giudice Amministrativo, nel rispetto della sopravvenuta normativa ambientale (che nel caso di specie è appunto la richiamata normativa regionale che ha istituito la Riserva regionale sull’area).
Alla luce di quanto esposto, il WWF ha richiesto il parere negativo sullo studio di Valutazione di Impatto Ambientale su entrambi i progetti.