Domenica 19 settembre in Abruzzo si è aperta ufficialmente la caccia. In realtà si spara già da tre settimane (grazie all'autorizzazione regionale alla pre-apertura), con un danno gravissimo inferto alla fauna selvatica che viene colpita nel periodo delicatissimo di riproduzione, di cura dei piccoli e di preparazione per i lunghi voli che moltissime specie di uccelli si apprestano ad iniziare verso i luoghi di sosta invernale.
Ancora una volta il WWF si trova a denunciare le gravi violazioni della normativa nazionale e comunitaria che il calendario venatorio abruzzese presenta e l'anomalia di un'approvazione attraverso legge regionale (per la prima volta nella storia della Regione Abruzzo) e non con delibera di Giunta come prevede la legge regionale sulla caccia del 2004.
Approvando il calendario per legge la Regione ha pensato di sottrarsi al giudizio della magistratura, poiché le leggi regionali, a differenza delle delibere di Giunta regionale, non sono, di regola, impugnabili. Il ricorso ad una legge regionale consente poi di eludere ogni giustificazione tecnico-scientifica che dovrebbe essere alla base delle scelte sui prelievi venatori. E l’approvazione per legge di un calendario venatorio è ancora più grave in una regione come l’Abruzzo dove non è presente neppure il Piano faunistico-venatorio scaduto dal 2005!
Il calendario è stato poi approvato senza essere stato prima sottoposto ai pareri obbligatori dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organismo nazionale delegato, tra l’altro, al controllo della programmazione venatoria) e del Comitato regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la Valutazione di Incidenza.
Gli Uffici della Regione Abruzzo, infatti, a dimostrazione del caos che regna nel settore, hanno richiesto detti pareri su una loro versione del calendario diverso da quello poi proposto “politicamente” da Febbo e Giuliante in consiglio regionale.
È stata violata la legge nazionale sulla caccia laddove, recependo la normativa comunitaria, prevede che il prelievo venatorio sia subordinato alla necessità di assicurare la conservazione delle specie. Gli Stati sono obbligati ad adeguare il prelievo alla situazione delle singole specie, fino ad arrivare al divieto di prelievo per quelle specie che hanno uno status sfavorevole di conservazione.
A tal fine le Regioni devono seguire le indicazioni del documento dell’ISPRA “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni, Gennaio 2009”.
Senza preoccuparsi affatto di tali prescrizioni, la legge regionale approvata il 3 agosto scorso consente la caccia a 4 specie in declino in Europa (Coturnice, Moretta, Moriglione e Pavoncella) e ad altre 11 con stato di conservazione sfavorevole (Starna, Canapiglia, Marzaiola, Codone, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Quaglia, Beccaccia, Tortora, Allodola): in pratica 15 delle 30 specie dichiarate cacciabili dalla Regione Abruzzo avrebbero richiesto particolari precauzioni che invece non ci sono state.
È stata violata la legge nazionale sulla caccia laddove prevede che l’avifauna venga protetta sia “durante il ritorno al luogo di nidificazione” sia “durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza”.
A tal fine la Commissione Europea ha adottato nel 2001 un documento tecnico (Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU) che evidenzia per ciascuna specie cacciabile i periodi di caccia a cui le regioni devono attenersi.
La legge regionale approvata il 3 agosto, su 30 specie cacciabili, per ben 12 prevede periodi di caccia più lunghi rispetto a quanto dettato dalla Commissione Europea.
Se poi si confronta la legge approvata il 3 agosto scorso con i periodi di caccia indicati nel Documento ISPRA del 28 luglio 2010 “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” si può osservare che in un solo caso vi è conformità.
Ma questo sembra non bastare ai cacciatori e ai loro rappresentanti. Martedì 21 settembre, dopo un passaggio anomalo in commissione straordinaria, andrà in approvazione un ulteriore peggioramento della normativa che estenderà “il comparto unico” a tutto il periodo di caccia ristabilendo di fatto il cosiddetto “nomadismo venatorio”, abrogato da quasi 20 anni a livello nazionale. In pratica i cacciatori non saranno più legati ad una zona specifica (ambiti territoriali di caccia), ma potranno cacciare su tutto il territorio regionale, causando la perdita di quel collegamento “cacciatore-territorio” che anche i cacciatori meno oltranzisti hanno individuato quale elemento fondamentale dell'attività venatoria.
Ancora una volta il WWF si trova a denunciare le gravi violazioni della normativa nazionale e comunitaria che il calendario venatorio abruzzese presenta e l'anomalia di un'approvazione attraverso legge regionale (per la prima volta nella storia della Regione Abruzzo) e non con delibera di Giunta come prevede la legge regionale sulla caccia del 2004.
Approvando il calendario per legge la Regione ha pensato di sottrarsi al giudizio della magistratura, poiché le leggi regionali, a differenza delle delibere di Giunta regionale, non sono, di regola, impugnabili. Il ricorso ad una legge regionale consente poi di eludere ogni giustificazione tecnico-scientifica che dovrebbe essere alla base delle scelte sui prelievi venatori. E l’approvazione per legge di un calendario venatorio è ancora più grave in una regione come l’Abruzzo dove non è presente neppure il Piano faunistico-venatorio scaduto dal 2005!
Il calendario è stato poi approvato senza essere stato prima sottoposto ai pareri obbligatori dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organismo nazionale delegato, tra l’altro, al controllo della programmazione venatoria) e del Comitato regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la Valutazione di Incidenza.
Gli Uffici della Regione Abruzzo, infatti, a dimostrazione del caos che regna nel settore, hanno richiesto detti pareri su una loro versione del calendario diverso da quello poi proposto “politicamente” da Febbo e Giuliante in consiglio regionale.
È stata violata la legge nazionale sulla caccia laddove, recependo la normativa comunitaria, prevede che il prelievo venatorio sia subordinato alla necessità di assicurare la conservazione delle specie. Gli Stati sono obbligati ad adeguare il prelievo alla situazione delle singole specie, fino ad arrivare al divieto di prelievo per quelle specie che hanno uno status sfavorevole di conservazione.
A tal fine le Regioni devono seguire le indicazioni del documento dell’ISPRA “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni, Gennaio 2009”.
Senza preoccuparsi affatto di tali prescrizioni, la legge regionale approvata il 3 agosto scorso consente la caccia a 4 specie in declino in Europa (Coturnice, Moretta, Moriglione e Pavoncella) e ad altre 11 con stato di conservazione sfavorevole (Starna, Canapiglia, Marzaiola, Codone, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Quaglia, Beccaccia, Tortora, Allodola): in pratica 15 delle 30 specie dichiarate cacciabili dalla Regione Abruzzo avrebbero richiesto particolari precauzioni che invece non ci sono state.
È stata violata la legge nazionale sulla caccia laddove prevede che l’avifauna venga protetta sia “durante il ritorno al luogo di nidificazione” sia “durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza”.
A tal fine la Commissione Europea ha adottato nel 2001 un documento tecnico (Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU) che evidenzia per ciascuna specie cacciabile i periodi di caccia a cui le regioni devono attenersi.
La legge regionale approvata il 3 agosto, su 30 specie cacciabili, per ben 12 prevede periodi di caccia più lunghi rispetto a quanto dettato dalla Commissione Europea.
Se poi si confronta la legge approvata il 3 agosto scorso con i periodi di caccia indicati nel Documento ISPRA del 28 luglio 2010 “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” si può osservare che in un solo caso vi è conformità.
Ma questo sembra non bastare ai cacciatori e ai loro rappresentanti. Martedì 21 settembre, dopo un passaggio anomalo in commissione straordinaria, andrà in approvazione un ulteriore peggioramento della normativa che estenderà “il comparto unico” a tutto il periodo di caccia ristabilendo di fatto il cosiddetto “nomadismo venatorio”, abrogato da quasi 20 anni a livello nazionale. In pratica i cacciatori non saranno più legati ad una zona specifica (ambiti territoriali di caccia), ma potranno cacciare su tutto il territorio regionale, causando la perdita di quel collegamento “cacciatore-territorio” che anche i cacciatori meno oltranzisti hanno individuato quale elemento fondamentale dell'attività venatoria.
Il WWF auspica che i consiglieri regionali almeno per questa volta si ricordino di essere stati eletti da tutti i cittadini e non solo da una parte (tra l'altro fortemente minoritaria) di essi.